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COME PARTECIPARE ALLE ASTE IMMOBILIARI


Come si partecipa ad un'asta immobiliare presso i Tribunali

Aggiudicarsi un immobile ad un'asta immobiliare presso un Tribunale garantisce un acquisto in massima sicurezza

L'immobile perviene all'aggiudicatario completamente purgato da ogni vizio, vincolo o gravame e soprattutto non può riservare al nuovo proprietario alcuna sfavorevole sorpresa, come qualche volta può capitare negli acquisti normali (V. Revocatorie Ordinarie e Fallimentari): garantisce il Tribunale .

La partecipazione alle aste è libera e pubblica.

 Una volta individuato il bene per il quale si vuole partecipare all'incanto, e, conosciuto attraverso la pubblicità il numero dell'esecuzione o del fallimento, si deve reperire negli Uffici Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, la documentazione peritale, qualora non fosse presente sul sito web, con i dati e la descrizione dell'immobile nonché la data dell'asta, e l'ordinanza di vendita.

Entro le ore 12 o del giorno antecedente la vendita, deve essere presentata una domanda di partecipazione in carta semplice con marca da bollo da € 14,62 ed il concorrente deve depositare due assegni circolari non trasferibili ed intestati :

  • ESECUZIONE : al "Tribunale Ordinario di ........ - Settore Esecuzioni Immobiliari"  di importo indicato nell'ordinanza di vendita, uno a titolo di anticipo sul prezzo e l'altro a titolo di anticipo sulle spese e gli oneri di aggiudicazione presso la Cancelleria "depositi giudiziari" del Tribunale (Qualora l'asta fosse senza incanto la percentuale di deposito è del 10%)
  • FALLIMENTO : al curatore del fallimento n...........

La domanda di partecipazione dovrà contenere, per i privati, l'attestazione del regime patrimoniale, e, per le Società, un certificato di vigenza. vedi modulistica

Il concorrente, il giorno dell'asta, potrà partecipare in udienza personalmente o attraverso un suo rappresentante munito di procura speciale notarile per fare la propria offerta e/o i necessari e voluti rilanci. Infatti i concorrenti ammessi all'asta possono rilanciare, a voce, aumentando l'ultima offerta di un importo non inferiore al rilancio minimo stabilito nel bando d'asta.

Nel caso in cui il concorrente non ottenga l'aggiudicazione del bene, gli assegni depositati verranno immediatamente restituiti dalla Cancelleria, presso l'apposito sportello

Viceversa in caso di aggiudicazione si dovrà provvedere, nella stessa mattinata, ad integrare la cauzione per la parte eccedente il prezzo base.

Si dovrà quindi attendere 10 gg. per consentire eventuali aumenti di quinto.

La legge infatti consente, per le aste con incanto, a chi presenta, entro il  termine di 10 gg., un'offerta in aumento di almeno un quinto superiore al prezzo di aggiudicazione, di riaprire la gara con l'aggiudicatario. Verrà quindi fissata una nuova udienza di vendita alla quale potranno partecipare soltanto l'aggiudicatario e tutti coloro che avranno provveduto ad effettuare un'offerta aumentata di un sesto.

A seguito di questa nuova asta, la gara si considererà chiusa definitivamente con la nuova aggiudicazione.

L'aggiudicatario definitivo dovrà provvedere quindi ad integrare il prezzo entro 60 gg. dall'udienza di aggiudicazione presso la Cancelleria del Tribunale; nel caso in cui sull'immobile esista un mutuo fondiario, il versamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'Istituto mutuante, per la quota parte del prezzo a quest'ultimo dovuto, versando l'eventuale differenza alla Cancelleria.

N.B. Il prezzo da corrispondere sarà sempre aumentato per il registro o per l'I.V.A che potrà essere ad aliquota agevolata nel caso di acquisto di una "prima casa". (da indicare nella domanda di partecipazione)

Successivamente la Cancelleria provvederà ad emettere il decreto di trasferimento in favore del concorrente che è rimasto aggiudicatario.

Tale decreto, che verrà registrato all'Ufficio di Registro  e che verrà successivamente trascritto alla Conservatoria, a cura della Cancelleria, costituirà titolo di proprietà e titolo esecutivo nei confronti di chi occupasse l'immobile senza titolo.

Infine, a cura dell'aggiudicatario e a carico della procedura si provvederà alla materiale cancellazione d'ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, che, pur se ancora presenti sull'immobile, di fatto non hanno alcuna rilevanza per il nuovo proprietario.

N.B. Qualora sia necessario è possibile condonare tardivamente gli abusi edilizi degli immobili acquistati attraverso il Tribunale, entro 120 gg. dalla registrazione del trasferimento con spesa per imposte di concessione e oblazione a carico dell'aggiudicatario.

N.B. Potrete anche rivolgervi ad una Banca di fiducia soprattutto laddove vi potesse servire un'integrazione finanziaria per l'acquisto. vedi www.mutuiperimmobili.com

 


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