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COME
PARTECIPARE ALLE ASTE IMMOBILIARI
Come si partecipa ad un'asta immobiliare presso i Tribunali
Aggiudicarsi un immobile ad
un'asta immobiliare presso un Tribunale garantisce un acquisto
in massima sicurezza
L'immobile perviene
all'aggiudicatario completamente purgato da ogni vizio,
vincolo o gravame e soprattutto non può riservare al nuovo
proprietario alcuna sfavorevole sorpresa, come qualche volta
può capitare negli acquisti normali (V. Revocatorie Ordinarie
e Fallimentari): garantisce il Tribunale .
La partecipazione alle aste
è libera e pubblica.
Una volta individuato
il bene per il quale si vuole partecipare all'incanto, e,
conosciuto attraverso la pubblicità il numero dell'esecuzione
o del fallimento, si deve reperire negli Uffici Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale, la documentazione peritale, qualora
non fosse presente sul sito web, con i
dati e la descrizione dell'immobile nonché la data dell'asta,
e l'ordinanza di vendita.
Entro le ore 12 o del giorno
antecedente la vendita, deve essere presentata una domanda di
partecipazione in carta semplice con marca da bollo da € 14,62 ed il concorrente deve
depositare due assegni circolari non trasferibili ed intestati
:
- ESECUZIONE : al
"Tribunale Ordinario di ........ - Settore Esecuzioni
Immobiliari" di importo indicato nell'ordinanza
di vendita, uno a titolo di anticipo sul prezzo e l'altro
a titolo di anticipo sulle spese e gli oneri di
aggiudicazione presso la Cancelleria "depositi
giudiziari" del Tribunale (Qualora l'asta fosse
senza incanto la percentuale di deposito è del 10%)
- FALLIMENTO : al curatore
del fallimento n...........
La domanda di partecipazione
dovrà contenere, per i privati, l'attestazione del regime
patrimoniale, e, per le Società, un certificato di vigenza.
vedi modulistica
Il concorrente, il giorno
dell'asta, potrà partecipare in udienza personalmente o
attraverso un suo rappresentante munito di procura speciale
notarile per fare la propria offerta e/o i necessari e voluti
rilanci. Infatti i concorrenti ammessi all'asta possono
rilanciare, a voce, aumentando l'ultima offerta di un importo
non inferiore al rilancio minimo stabilito nel bando d'asta.
Nel caso in cui il
concorrente non ottenga l'aggiudicazione del bene, gli assegni
depositati verranno immediatamente restituiti dalla
Cancelleria, presso l'apposito sportello
Viceversa in caso di
aggiudicazione si dovrà provvedere, nella stessa mattinata,
ad integrare la cauzione per la parte eccedente il prezzo
base.
Si dovrà quindi attendere 10
gg. per consentire eventuali aumenti di quinto.
La legge infatti consente,
per le aste con incanto, a
chi presenta, entro il termine di 10 gg., un'offerta in
aumento di almeno un quinto superiore al prezzo di
aggiudicazione, di riaprire la gara con l'aggiudicatario. Verrà
quindi fissata una nuova udienza di vendita alla quale
potranno partecipare soltanto l'aggiudicatario e tutti coloro
che avranno provveduto ad effettuare un'offerta aumentata di
un sesto.
A seguito di questa nuova
asta, la gara si considererà chiusa definitivamente con la
nuova aggiudicazione.
L'aggiudicatario definitivo
dovrà provvedere quindi ad integrare il prezzo entro 60 gg.
dall'udienza di aggiudicazione presso la Cancelleria del
Tribunale; nel caso in cui sull'immobile esista un mutuo
fondiario, il versamento dovrà essere effettuato direttamente
presso l'Istituto mutuante, per la quota parte del prezzo a quest'ultimo dovuto, versando l'eventuale differenza alla
Cancelleria.
N.B. Il prezzo da
corrispondere sarà sempre aumentato per il registro o per l'I.V.A
che potrà essere ad aliquota agevolata nel caso di acquisto
di una "prima casa". (da indicare nella domanda di
partecipazione)
Successivamente la
Cancelleria provvederà ad emettere il decreto di
trasferimento in favore del concorrente che è rimasto
aggiudicatario.
Tale decreto, che verrà
registrato all'Ufficio di Registro e che verrà
successivamente trascritto alla Conservatoria, a cura della
Cancelleria, costituirà titolo di proprietà e titolo
esecutivo nei confronti di chi occupasse l'immobile senza
titolo.
Infine, a cura
dell'aggiudicatario e a carico della procedura si provvederà alla materiale
cancellazione d'ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni
pregiudizievoli, che, pur se ancora presenti sull'immobile, di
fatto non hanno alcuna rilevanza per il nuovo proprietario.
N.B. Qualora sia
necessario è possibile condonare tardivamente gli abusi
edilizi degli immobili acquistati attraverso il Tribunale,
entro 120 gg. dalla registrazione del trasferimento con spesa
per imposte di concessione e oblazione a carico
dell'aggiudicatario.
N.B. Potrete anche rivolgervi
ad una Banca di fiducia soprattutto laddove vi potesse servire
un'integrazione finanziaria per l'acquisto. vedi
www.mutuiperimmobili.com
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